Bici elettrica e regole di circolazione: facciamo chiarezza

Le bici elettriche note anche come pedelek ed e-bike sono biciclette dotate di un motore elettrico collegato ad una batteria. Questo fa si che venga effettuata una spinta sui pedali per cui chi è alla guida si troverà a guidare con un’assistente che, di norma, non farà mai superare i venticinque chilometri orari.

Le norme che regolano la circolazione delle ebike

Da quanto la bici elettrica è entrata nelle nostre vite, tuttavia, le amministrazioni si sono rese conto della necessità di inquadrare la sua presenza all’interno della circolazione su strada e, quindi, del relativo codice che la regolamenta.

Sul mercato sono note due tipologie di bici elettriche: quelle a pedalata assistita e quelle a funzionamento autonomo. Le prime hanno un motore che si attiva solo quando si effettua una spinta sui pedali. Quelle autonome, invece, hanno un motore che si attiva da fermo e, quindi, rientrano nella categoria dei ciclomotori.

La direttiva europea ed il Codice della Strada

Attualmente la norma a cui fare riferimento è la Direttiva Europea 2002/CE che è stata recepita in Italia nel 2004 ma che presto sarà sicuramente aggiornata.

Questa prevede che il motore delle bici elettriche non debba mai superare gli 0,25KW e che il motore elettrico si attivi per il raggiungimento di 25km orari al massimo. Se il ciclista smette di pedalare, quindi, il motore dovrà arrestarsi.

Per tutte queste ragioni le biciclette elettriche devono seguire le stesse norme previste per le bici tradizionali descritte negli articoli 12, 50 e 68 del Codice della Strada. Le ebike non devono essere omologate e non sono soggette a bollo e assicurazione.

Differentemente quelle a motore autonomo rientrano nell’ambito dei ciclomotori per i quali sono previsti limiti massimi, circolazione su carreggiata e tutte le norme che riguardano motorini, scooter, moto e sidecar.

Bici elettriche e ciclomotori: occhio alle sanzioni salate

Chi utilizzerà una bici elettrica modificata senza rispettare le norme di circolazione rischierà la confisca del veicolo e, in caso di incidente, non avrà diritto ad alcun risarcimento. Se dovesse provocare danni a terzi, invece, questi saranno ripagati direttamente da chi li ha commessi.

Infine è importante sapere che se un cittadino acquista una bici elettrica sulla quale effettuerà delle modifiche con il fine di aumentarne la potenza e la velocità è soggetto a sanzioni molto salate. Lo stesso vale per chi circola con ciclomotori potenziati in spazi pubblici e senza targa la sanzione parte dai 79 euro a salire per altre mancanze.

Le bici a motore autonomo sono considerate ciclomotori

Tra queste l’assenza di certificato di circolazione e immatricolazione (necessario per i ciclomotori e non per le bici elettriche vere e proprie) comporta una sanzione di 158 euro. Infine sono previste multe molto salate per chi circola senza RC e senza patente con sanzioni pecuniarie che spaziano dagli ottocento ai seimila euro. In tutti questi casi, oltre al pagamento della sanzione sarà anche disposto il fermo amministrativo. Per questo le bici a motore autonomo possono circolare senza documenti e targa solamente in aree chiuse e private.

Andrea Morandini

Sono uno scrittore, un poeta, un artista, un fotografo e un individuo. Mi piace affrontare tutti gli argomenti.